Si definisce una persona fisica che svolge in maniera abituale e autonoma un’attività commerciale ed economica, o una professione, a scopo di lucro, organizzandosi in modo indipendente da terzi e assumendosi ogni rischio giuridico e finanziario legato all’impresa (rischio d’impresa).
Dentro tale struttura giuridica esiste un unico socio che gode di responsabilità illimitate. Per l’apertura e avvio dell’azienda no viene richiesto nulla come capitale sociale, poiché non esiste un minimo legale prestabilito.
In fine, in ambito fiscale necessario dichiarare l’utile conseguito durante l’esercizio dell’attività tramite l’ordinaria dichiarazione personale dei redditi (Irpef).
Potrebbero verificarsi tali inconvenienti:
La responsabilità dell’imprenditore è illimitata, ma quest’ultimo risponde anche con il suo patrimonio personale per i debiti contratti tramite la sua attività.
Il titolare dell’impresa deve affrontare personalmente tutti gli oneri per quanto concerne le spese e gli investimenti, così come pure i costi per la gestione e l’amministrazione.
Se il suo utile è elevato, può essere soggetto ad aliquote fiscali più alte, dato che la tassazione dei redditi delle persone fisiche è basata su un sistema di aliquote progressive, mentre le società di dimensioni ridotte (meno di 8 milioni di euro di fatturato annuo) sono tassate con un’aliquota pari al 25% sui primi 120.202,41 € di profitto.
Tassazione
L’Irpef è la dichiarazione personale dei redditi sull’utile conseguito tramite l’impresa.
Quadro Normativo:
L’imprenditore è soggetto al Codice di Commercio in materia commerciale e al Codice Civile per quanto concerne i suoi diritti e doveri.
È sottoposto alla legge 20/2007 dell’11 luglio riguardo lo statuto del lavoratore autonomo.
Attraverso il Regio Decreto 197/2009, del 23 febbraio, si articola lo Statuto del Lavoratore Autonomo in materia del contratto del lavoratore autonomo economicamente dipendente, nonché il suo assoggettamento, oltre all’istituzione del Registro delle Associazioni Statali di lavoratori autonomi.
Legge 14/2013, del 27 settembre, sostiene, invece, gli imprenditori e la loro l’internazionalizzazione.
Contabilità
La struttura dei libri contabili dipenderà principalmente dal regime fiscale cui è sottoposto l’imprenditore, secondo le disposizioni della legge 35/2006, del 28 novembre, sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. A ciò bisogna anche aggiungere, per le relative considerazioni, pure la parziale modifica della legge sulle imposte della società, il reddito dei non residenti e del patrimonio, e in base al Regio Decreto 439/2007, del 30 marzo, per quanto concerne l’imposta sul Reddito della Persona Fisica e il Regolamento dei Piani e Fondi della Previdenza approvato attraverso il Regio Decreto 304/2004, del 20 febbraio.
Nel caso in cui il regime fiscale sia quello della “Estimación Directa” e si svolga un’attività industriale, commerciale o di servizi, dovranno essere tenuti i libri secondo quanto previsto dal Codice del Commercio all’Art. 25, che saranno a loro volta autenticati al Registro delle Imprese.
I libri contabili sono i seguenti:
- “Libro diario”,cioè il documento con le registrazioni di tutte le operazioni;
• “Libro de Inventarios y Cuentas anuales”, cioè il documento con il bilancio iniziale e le chiusure contabili con i valori a fine anno relativi ai singoli conti.
Nel caso, invece, del regime fiscale della cosiddetta “Estimación directa simplificada”, sarà necessario tenere i libri contabili a scopo fiscale, non essendo per contro richiesta la tenuta di una contabilità dettagliata di tutte le operazioni. Questi sono i libri contabili richiesti:
• Libro delle vendite e delle entrate;
• Libro degli acquisti e delle uscite;
• Libro degli investimenti materiali e immateriali.
Infine, qualora la ditta individuale avesse scelto il regime della “Estimación Objetiva”, non sarà obbligata a tenere alcun libro contabile, dovendo piuttosto conservare le ricevute delle operazioni svolte. Nel caso in cui si decidesse di applicare le deduzioni per gli ammortamenti, sarà necessario tenere un libro degli investimenti materiali e immateriali.
Lavoratore autonomo dipendente
La figura del lavoratore autonomo economicamente dipendente altro non è che una forma atipica dell’impresa individuale, ed è regolamentata dalla legge 20/2007 dell’11 luglio sullo stato del lavoro autonomo, nel quale è definito il suo ruolo. In sostanza, questo lavoratore autonomo è detto dipendente dal momento in cui la sua attività economica o professionale, svolta a scopo di lucro, avviene in misura tale da far sì che lo stesso percepisca da un’unica persona fisica o giuridica almeno il 75 percento di tutte le sue entrate.
Il contratto tra le due parti contraenti dovrà essere realizzato obbligatoriamente nella forma scritta e, quindi, dovrà essere poi depositato presso l’ufficio pubblico competente. Lo scopo di questo contratto è lo svolgimento di un’attività economica o professionale da parte del lavoratore autonomo economicamente dipendente, che potrà prevedere la realizzazione di una o più opere, come del resto, la fornitura di uno o più servizi.
Caratteristiche
Queste sono le principali caratteristiche di un’impresa individuale:
• Controllo completo dell’impresa da parte del titolare, che la dirige e gestisce.
• Dal punto di vista giuridico, non c’è distinzione tra l’impresa e il titolare, con il risultato che quest’ultimo risponde personalmente a tutti gli obblighi contratti tramite l’impresa.
• Non vi è separazione tra i beni dell’impresa e quelli personali.
• Non è richiesto un processo di costituzione: in questo senso, è decisivo il momento in cui si dà il via all’attività imprenditoriale.
• Non è prescritto alcun limite qualitativo né quantitativo al capitale apportato nell’impresa: è lo stesso imprenditore quindi a stabilirne l’entità.
Responsabilità
Come già detto, nell’impresa individuale l’imprenditore svolge la sua attività a proprio nome, assumendosi in questo senso tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. La sua responsabilità nei confronti di terzi è universale: ciò significa che risponde con il suo patrimonio, attuale e futuro, di tutti i debiti contratti durante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Nel caso in cui l’imprenditore fosse coniugato, potrebbe estendere la responsabilità personale per quanto riguarda i debiti contratti attraverso l’impresa, anche all’altro coniuge. A questo proposito, è bene analizzare in modo attento quale sia il regime patrimoniale scelto per il matrimonio e la natura dei beni condivisi.
- I beni privati dell’imprenditore possono essere utilizzati per rispondere dei risultati dell’impresa individuale.
• I beni destinati alla conduzione dell’impresa, come quelli acquisiti durante l’esercizio della stessa, sono in ogni caso utilizzati per rispondere del risultato svolto.
• Nel regime della comunione dei beni, quando ci si riferisce a beni comuni, acquisiti durante il matrimonio, è necessario il consenso di entrambi i coniugi perché gli stessi possano essere impegnati. Lo stesso consenso è presunto dal momento in cui il coniuge ha piena cognizione e non ha espresso alcuna opposizione al riguardo dell’attività imprenditoriale svolta dall’altro coniuge. Alla stessa maniera, il consenso è presunto dal momento in cui, il coniuge che già svolgeva la sua attività prima di contrarre matrimonio, abbia potuto in seguito continuare a svolgerla senza opposizione dell’altro.
• I beni privati del coniuge dell’imprenditore non potranno essere impegnati per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, eccetto che lo stesso coniuge abbia espresso esplicitamente il suo consenso al riguardo.
In ogni caso, il coniuge è libero di revocare il consenso sia nel caso in cui sia esplicito come del resto solo presunto.
In questo senso, nonostante un’impresa individuale non debba essere obbligatoriamente iscritta al Registro delle Imprese, è consigliabile farlo per una serie di motivi, tra i quali, si possono citare i seguenti:
• la registrazione dei dati del proprio coniuge
• il regime patrimoniale coniugale
• il contratto matrimoniale
• il consenso, la revoca dello stesso o l’opposizione del coniuge riguardo all’assoggettamento dei beni comuni e privati all’attività svolta con l’impresa individuale.
Vantaggi
- Si tratta di una forma giuridica ideale per lo svolgimento di piccole imprese.
• È la forma d’impresa che richiede il minor numero di spese, considerando che per svolgere la sua attività l’imprenditore non deve acquisire la personalità giuridica attraverso processi complicati.
• Può risultare economicamente vantaggiosa, considerando che non vi è distinzione tra l’imprenditore e la stessa impresa, come avviene invece con le persone giuridiche.
Capitale
Non è previsto dalle leggi alcun versamento minimo.
Processo costitutivo
- Notaio: scrittura pubblica (è obbligatoria per le ditte individuali nel settore marittimo).
• Ministeri delle Finanze delle Comunità Autonome di Spagna: per quanto riguarda l’imposta per i trasferimenti patrimoniali e gli atti giuridici documentati.
• Registro delle Imprese: per l’iscrizione dell’impresa (che è obbligatoria per le imprese individuali attive nell’ambito marittimo, mentre è facoltativo per tutti gli altri settori).
Start – up di un’impresa individuale
Questi sono i passi da seguire per avviare un’impresa individuale:
• Agenzia delle Entrate (AEAT): iscrizione al registro degli imprenditori;
• Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione al registro speciale dei lavoratori autonomi (RETA);
• Amministrazione locale: licenza per l’attività;
• Altri enti pubblici e/o registri: iscrizione presso altre agenzie governative e/o registri;
• Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento e registrazione del libro delle ispezioni;
• Agenzia nazionale della protezione dei dati: registrazione dei dati personali
• Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori (supponendo che non siano già affiliati);
• Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori nel regime della previdenza sociale – fase necessaria in caso di assunzione di dipendenti;
• Servizio Pubblico di Collocamento: registrazione dei contratti di lavoro – passo indispensabile solo qualora si assumessero dei lavoratori subordinati;
• Ministero del lavoro delle Comunità Autonome: avviso di apertura del luogo di lavoro – obbligatorio solo in caso di assunzione di lavoratori subordinati;
• Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento del “calendario laboral”, cioè il calendario con l’indicazione dei giorni festivi e feriali – necessario solo se si prevede l’assunzione di dipendenti;
• Ufficio Statale dei Brevetti e delle Marche: registrazione di eventuali loghi;
• Autorità di Certificazione: ottenimento di un certificato elettronico.
Costituzione online dell’impresa individuale
Attraverso la procedura di costituzione dell’impresa su Internet, è possibile compiere tutti i passi necessari per l’avvio di un’impresa individuale in maniera elettronica, risparmiando in questo senso tempo e denaro per quanto riguarda gli eventuali spostamenti tra un ufficio e l’altro per espletare i vari adempimenti.
Per riuscire a completare questo processo, è necessario compilare il Documento Unico Elettronico (DUE) collegandosi su Internet al portale, facendo uso di un certificato digitale, o ancora, recandosi presso uno dei Punti di Assistenza all’Imprenditore (PAE) dove ottenere aiuto per la compilazione.
In quest’ultimo caso, l’unico spostamento da effettuare è proprio quello per raggiungere il PAE più prossimo all’imprenditore.
Una volta avviata la procedura, il richiedente potrà consultare attraverso Internet, autenticandosi nel sistema, lo stato di avanzamento della sua pratica. Qualora lo desiderasse, poi, l’imprenditore potrebbe ricevere un messaggio sul suo cellulare che lo avvisi del completamento delle fasi più rilevanti dell’intera procedura.
I passi che si eseguono durante l’elaborazione telematica:
Fasi obbligatorie che fanno parte della procedura elettronica
Fase 1 – Compilazione del Documento Unico Elettronico (DUE)
Fase 2 – Formalità relative alla Previdenza Sociale
Fase 3 – Comunicazione dell’inizio dell’attività all’amministrazione fiscale
Fasi aggiuntive
Fase 1 – Registrazione dei file dei dati personali presso l’Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati
Fase 2 – Richiesta di deposito di un logo o di un nome commerciale presso l’Ufficio Nazionale dei Brevetti e delle Marche (OEPM)
Fase 3 – Richiesta di licenze presso le amministrazioni locali
Fase 4 – Trasmissione dei contratti di lavoro al Servizio Pubblico di Collocamento.
Fasi non presenti nella procedura telematica
Ci sono alcune procedure necessarie alla costituzione di un’impresa individuale che non possono essere ancora effettuate tramite la procedura telematica, tra le quali, citiamo le seguenti:
- La notifica dell’apertura del centro di lavoro (la comunicazione telematica è possibile solo nella Regione di Murcia);
• L’ottenimento e la legalizzazione dei libri.[/vc_column_text]
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