Società a Responsabilità Limitata

Con questa denominazione, ci si riferisce a una società di persone in cui esistono dei soci accomandatari che apportano del capitale e lavoro, e hanno una responsabilità di tipo personale, solidale e sussidiaria relativamente ai debiti sociali, nonché dei soci accomandanti il cui contributo e la cui responsabilità è limitata esattamente al capitale apportato.

Dal punto di vista della compagine sociale, va detto che la società in accomandita semplice deve avere almeno due soci, mentre che, a livello di capitale sociale, può essere costituita senza un apporto minimo stabilito dalla legge.

Per quanto riguarda i rapporti di natura tributaria, si applica la normativa relativa all’Imposta sulle Società.

Diritti del socio/azionista

A seconda della natura particolare, il socio presenta dei diritti e dei doveri differenti. Andiamo quindi ad analizzare i singoli casi.

  • Soci accomandatari: questi soci godono degli stessi diritti di coloro i quali sono soci di una società in nome collettivo: partecipano nella gestione aziendale, hanno il diritto all’informazione sull’andamento dell’azienda, nonché il diritto a partecipare agli utili e al patrimonio derivante dalla liquidazione della società;
  • Soci accomandanti: questa tipologia di socio, gode principalmente di diritti di natura economica, giacché partecipa agli utili e al patrimonio ottenuto al termine della liquidazione societaria. A livello gestionale, invece, può richiedere il bilancio aziendale di fine anno, e prenderne nota per un periodo minimo di quindici giorni, durante i quali può richiedere tutti i documenti che comprovano lo svolgimento di tutte le transazioni.

Quadro normativo

Dal punto di vista legale, la società in accomandita semplice è sottoposta alle disposizioni contenute nel Codice di Commercio.

Responsabilità

 La responsabilità dei soci di una società in accomandita semplice, si differenzia a seconda del ruolo delle persone all’interno della stessa: è infatti illimitata nel caso dei soci accomandatari, mentre che, è limitata invece per i soci accomandanti.

Caratteristiche

Andiamo a vedere da vicino quelle che sono le principali caratteristica di questa tipologia societaria, elencando i punti salienti.

  • Devono esistere due differenti classi di soci:
  • soci accomandatari, che operano con la ragione sociale, i quali apportano il capitale e il lavoro, e rispondono solidalmente e personalmentedei risultati conseguiti con l’esercizio dell’azienda, indipendentemente dal fatto che la dirigano;
  • soci accomandanti, che apportano generalmente solo il capitalee la cui responsabilità è limitata appunto a questo, non avendo il diritto di partecipare alla gestione aziendale.
  • Si tratta sostanzialmente di una forma societaria in cui i soci accomandatari non partecipano in modo attivo, e che gode di piena autonomia patrimoniale;
  • In ragione del ruolo preponderante dei soci accomandatari, si può ritenere la società in accomandita semplice come una società di persone.

Capitale

La legge non prevede alcuna condizione particolare per quanto riguarda il capitale sociale: non sono in particolare modo stabiliti limiti minimi.

Numero dei soci

La struttura societaria della società in accomandita semplice è composta da almeno due soci.

Tassazione

Per quanto riguarda il prelievo fiscale, la società è sottoposta a tassazione tramite l’Imposta sulle Società.

Processo costitutivo

Ecco i principali passi da seguire per portare a compimento la costituzione di una società in accomandita semplice:

  • Registro Centrale delle Imprese: certificato relativo alla disponibilità del nome aziendale;
  • Agenzia delle Entrate (AEAT): codice fiscale;
  • Notaio (atto pubblico): il contratto dovrà essere redatto come atto pubblico e, quindi, andrà depositato presso il Registro di Commercio. Nel contratto, si dovranno indicare:
  • Il nomecognomedomicilio dei soci;
  • La ragione sociale;
  • Il nome, cognome e domicilio dei soci che dirigono la societàe hanno diritto di firma;
  • Il capitaleconferito da ogni socio in forma di denaro, crediti o altro;
  • La durata della società;
  • rimborsiconcessi ai soci, ogni anno, per le spese che sostengono nella gestione.
  • Ministeri dell’Economia delle Comunità Autonome: Imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati;
  • Registro delle Imprese: iscrizione della società. La prima richiesta di registrazione della società in accomandita semplice, dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni:
  • Il domicilio della società;
  • Il suo scopo sociale;
  • La data di iniziodell’attività aziendale;
  • Le disposizioni che riguardano i socicon partecipazioni in natura;
  • Le regole stabilite per la liquidazione della società;
  • Il regime prescelto per la partecipazione agli utili;
  • L’identità dei soci accomandanti;
  • Gli apporti di ogni socio accomandante, con indicazioni relative al valore venale;
  • Il regimeprescelto per l’adozione di accordi sociali.

Start – Up di una società in accomandita semplice

Questi sono i passi da intraprendere per dare vita a questa tipologia societaria:

  • Agenzia delle Entrate (AEAT): iscrizione nel registro degli imprenditori;
  • Agenzia delle Entrate: Imposta sulle Attività Economiche (esentate le imprese di nuova costituzione per i primi due anni);
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione nel registro speciale per i lavoratori autonomi (RETA) dei soci amministratori o lavoratori;
  • Amministrazioni locali: eventuali licenze per l’attività;
  • Altri enti pubblici e/o registri: iscrizione presso altre agenzie governative e/o registri;
  • Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento e deposito del quaderno delle ispezioni;
  • Agenzia nazionale della protezione dei dati: registro dei documenti di carattere personale;
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – solo qualora si intendesse assumere del personale;
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori dipendenti (salvo che non siano già affiliati);
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori al rispettivo regime della previdenza sociale – solo per chi assume dipendenti;
  • Servizio Pubblico di Collocamento: registrazione dei contratti di lavoro – richiesta solo qualora si assumessero dei dipendenti;
  • Ministero del lavoro delle Comunità Autonome: comunicazione dell’apertura di un “centro di lavoro” – indispensabile solo per aziende che intendono assumere dipendenti;
  • Ispettorato provinciale del lavoro: consegna del calendario di lavoro, con giorni festivi e feriali – da effettuare solo in caso di assunzione di lavoratori dipendenti;
  • Ufficio Statale dei Brevetti e delle Marche: deposito di un logo aziendale;
  • Autorità per la Certificazione: ottenimento di un certificato di identità di tipo elettronico.

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