Si tratta di una società di persone di tipo commerciale nella quale i soci, utilizzando appunto un nome collettivo che va a formare una ragione sociale, accettano di prendere parte – nelle percentuali decise tra di loro – all’attività, con gli stessi diritti e le medesime obbligazioni.
La responsabilità dei soci è illimitata, sussidiaria, personale e solidale per quanto riguarda i debiti contratti durante l’esercizio dell’attività. È utile sapere che il numero minimo di soci richiesti per costituire una società in nome collettivo è pari a due.
Per quanto riguarda poi il capitale sociale, non esistono minimi prestabiliti dalla legge, mentre che, a fini fiscali, la stessa è sottoposta alla tassazione delle società.
Compiti dei soci
Esistono principalmente due tipologie di soci, che sono le seguenti:
Soci che effettuano apporti in capitale
- Sono incaricati della gestione della società;
- Eseguono apporti di capitale e di lavoro;
- Partecipano sia in caso di utile sia di perdita da parte della società.
Soci che effettuano apporti in natura
- I loro apporti sono di natura lavorativa a titolo personale;
- Non hanno ruoli direttivi, salvo che venga stabilito il contrario negli statuti;
- Hanno diritto alla partecipazione degli utili della società, ma non partecipano alle perdite, salvo questa condizione venga pattuita in modo esplicito.
Tassazione
Come già sopraindicato, la società dal punto di vista tributario è sottoposta all’imposta sulle società.
Quadro normativo
Dal punto di vista giuridico, la società si basa sulle disposizioni contenute all’interno del Codice di Commercio.
Gestione
Andiamo ora a conoscere nel dettaglio gli aspetti che riguardano la gestione amministrativa delle società in nome collettivo.
- Nel contratto sociale, devono essere indicati i nomativi delle persone che si occupano della gestione societaria, nonché le modalità di amministrazione;
- Qualora questa indicazione venisse omessa nel contratto, tutti i soci, salvo coloro i quali fanno apporti in natura, se del caso, hanno la qualifica di direttori, con pari diritti, indipendentemente dalla loro partecipazione nella società;
- Nel caso in cui l’amministrazione della società fosse affidata in modo solidale a diversi soci, ognuno di loro può compiere qualsiasi atto amministrativo, senza ottenere il consenso degli altri;
- Se l’amministrazione fosse affidata a un solo socio, con un ruolo di direttore unico, lo stesso eserciterebbe un monopolio nella gestione: in questo caso, nessun altro socio potrebbe opporsi agli atti compiuti dallo stesso gestore, né limitarne gli effetti derivanti;
- Possono essere anche nominate persone che non hanno un ruolo di socio in qualità di direttori della società in nome collettivo, sebbene questa sia una scelta molto rara.
Caratteristiche
Diamo uno sguardo sulle principali caratteristiche che riguardano la quotidianità di una società in nome collettivo:
- Svolge i suoi affari attraverso il nome collettivo o una ragione sociale;
- Tutti i soci partecipano alla società in una condizione di uguaglianza;
- La società ha un’autonomia patrimoniale e risponde dei debiti societari con il suo patrimonio, sebbene anche i soci rispondano dei debiti sociali con il proprio patrimonio, in maniera sussidiaria, illimitata e solidali;
- Il socio che effettua apporta beni alla società viene definito come “socio investitore” mentre che colui che fa conferimenti in natura (lavoro, servizi o comunque altro genere di attività) ha la qualifica di “socio lavoratore”.
Responsabilità
Una società in nome collettivo si caratterizza per il fatto che la responsabilità dei suoi soci, per quanto riguarda l’andamento degli affari sociali, è di natura illimitata.
Numero dei soci
Dal punto di vista giuridico, le normative vigenti stabiliscono che il numero minimo di soci sia pari ad almeno due.
Capitale
La legge non stabilisce alcun limite minimo, né massimo, come del resto altre restrizioni circa la natura e la qualità del capitale sociale.
Processo costitutivo
La nostra analisi si sposta ora su quelle che sono le fasi comuni nel processo costitutivo di una società in nome collettivo:
- Registro Centrale delle Imprese: certificazione di non esistenza di una ragione sociale identica o simile;
- Agenzia delle Entrate: codice fiscale;
- Notaio: atto pubblico. Il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico e quindi registrato presso il Registro delle Imprese. All’interno del contratto, si devono indicare:
- Il nome, il cognome e il domiciliodei soci;
- La ragione sociale;
- Il nome, cognome e domiciliodei soci che hanno diritto di firma per la società;
- Il capitaleche ogni socio intende apportare in denaro, crediti o altro;
- La durata della società;
- Le indennitàriconosciute annualmente a ciascun gestore per le spese che sostiene nell’amministrazione della società;
- Ministeri delle Finanze delle Comunità Autonome: Imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati;
- Registro delle Imprese: iscrizione della società. Alla prima registrazione delle società in nome collettivo nel registro delle imprese, bisogna indicare:
- Il domiciliodella società;
- Il suo scopo sociale;
- La data di inizio dell’attività;
- Le disposizioni che riguardano i soci che fanno apporti in natura;
- Le regole concordate per la liquidazionedella società.
- Il regime scelto per la partecipazione agli utili.
Start-up di una società in nome collettivo
Ecco infine le singole fasi che bisogna generalmente prendere in considerazione quando si avvia una società in nome collettivo:
- Agenzia delle Entrate (AEAT): iscrizione nel registro degli imprenditori;
- Agenzia delle Entrate (AEAT): Imposta sulle Attività Economiche (sono esentate le società di nuova costituzione nei primi due anni di esercizio);
- Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione al registro speciale dei lavoratori autonomi (RETA) dei soci lavoratori e/o amministratori;
- Amministrazioni locali: eventuali licenze per l’attività;
- Altri enti pubblici e/o registri: iscrizioni ad altre agenzie governative e/o registri;
- Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento e registrazione del libro delle ispezioni;
- Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati: registro dei documenti a carattere personale;
- Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – pratica da effettuare nel caso in cui si prevedano delle assunzioni di lavoratori;
- Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori (qualora non fossero già affiliati);
- Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori nel regime della Previdenza Sociale – procedura da seguire nel caso in cui si assumano dipendenti;
- Servizio Pubblico di Collocamento: iscrizione dei contratti di lavoro – fase da effettuare solo qualora si assumessero dei lavoratori subordinati;
- Ministero del lavoro delle Comunità Autonome: avviso di apertura del centro di lavoro – obbligatorio solo in caso di assunzione di dipendenti;
- Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento del “calendario laboral”, cioè il calendario con l’indicazione dei giorni festivi e feriali – necessario solo se si prevede l’assunzione di lavoratori subordinati;
- Ufficio Statale dei Brevetti e delle Marche: registrazione di eventuali loghi;
- Autorità di Certificazione: ottenimento di un certificato elettronico di identità.